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Art. 29 Lptca Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)

Lptca
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Art. 29 Lptca

1 La procedura è gratuita per le parti.

2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200. -- e 1000. -- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi. [1]

[1] Cpv. introdotto dalla L 30.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 42.

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