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Art. 22 Lptca Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)

Lptca
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Art. 22 Lptca

La sentenza, motivata e con l’indicazione dei rimedi di diritto e dei nomi dei membri del Tribunale, è comunicata per iscritto alle parti, alle eventuali terze persone interessate e agli uffici federali e cantonali competenti.

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