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Art. 1 Lptca Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)

Lptca
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Art. 1 Lptca

1 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale.

2 Esso giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi.

3 Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

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