Art. 8 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)
Art. 8 RCdM
Il Consiglio plenario ha tra le altre le seguenti competenze di natura disciplinare
a) decidere l’apertura d’ufficio di un’inchiesta disciplinare e istruirla, di principio tramite il Presidente o una sua delegazione;
b) aprire e istruire, di principio tramite il Presidente o una sua delegazione, una procedura di inchiesta disciplinare su richiesta esplicita del segnalante, se ritenuta sufficientemente fondata, oppure, ai sensi dell’articolo 83 capoverso 2 LOG, dopo che la sua segnalazione è stata inizialmente evasa con una decisione presidenziale ai sensi dell’articolo 83 capoverso 1 LOG poiché reputata manifestamente infondata;
c) emanare la decisione che conclude una procedura disciplinare, decidendo eventualmente di infliggere una sanzione disciplinare, inclusa la destituzione del magistrato;
d) evadere segnalazioni manifestamente infondate nei casi eccezionali in cui il presidente ritiene opportuno che la decisione sia resa dal plenum e non da lui solo. [1]
[1] Lett. introdotta dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.