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Art. 5 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
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Art. 5 RCdM

1 Gli organi del Consiglio della magistratura sono il Consiglio plenario, il Presidente e il Vicepresidente, coadiuvati da un segretariato.

2 Il Consiglio plenario è costituito dall’insieme dei membri titolari del Consiglio della magistratura o dai loro supplenti in caso di impedimento. Il Presidente può decidere di convocare anche i supplenti alle riunioni del plenum; il loro voto ha valore consultivo.

3 In caso di necessità possono essere create delle commissioni speciali.

4 Il Presidente dirige il Consiglio plenario e le commissioni, con possibilità di delega al Vicepresidente o a un altro membro.

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