Art. 49 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)
Art. 49 RCdM
1 Il Consiglio plenario decide le istanze di ricusazione di uno o più dei suoi membri, senza il membro oggetto di ricusazione e completandosi con i supplenti. Se la ricusazione concerne tutti i componenti del Consiglio plenario l’istanza è demandata per decisione all’autorità competente indicata dalla LOG.
2 Ogni membro del Consiglio plenario deve informare il Presidente qualora sussistano fondate ragioni per ipotizzare l’esistenza di un motivo di ricusazione a suo carico e si astiene spontaneamente se ritiene dato il motivo o per serie questioni di opportunità.
3 Per la ricusazione si applicano per analogia le disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero (art. 47 segg.).
4 Il membro ricusato o esclusosi non partecipa alle deliberazioni e non riceve alcuna documentazione in merito alla procedura in questione.
5 Le regole sulla ricusazione e sull’esclusione sono applicabili per analogia ai componenti del segretariato del Consiglio della magistratura e ai periti esterni.
6 I principi della ricusazione e dell’esclusione devono essere riconosciuti e applicati in tutti i campi di attività del Consiglio della magistratura, non solo per le procedure amministrative e disciplinari.