177.445
RCDMGNRRCM
CH-TI
Art. 46 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)
RCdM
Art. 46 RCdM
1 Il Presidente prepara, eventualmente dopo avere consultato i membri del Consiglio plenario, i progetti di rapporto annuale e le prese di posizione del Consiglio della magistratura, nonché la documentazione necessaria, che sottopone poi al Consiglio plenario per approvazione.
2 Il Consiglio della magistratura veglia affinché l’identità delle persone sanzionate o oggetto di una procedura disciplinare, così come di tutti coloro che ne sono coinvolti, non possa essere riconosciuta dal pubblico.