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Art. 46 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
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Art. 46 RCdM

1 Il Presidente prepara, eventualmente dopo avere consultato i membri del Consiglio plenario, i progetti di rapporto annuale e le prese di posizione del Consiglio della magistratura, nonché la documentazione necessaria, che sottopone poi al Consiglio plenario per approvazione.

2 Il Consiglio della magistratura veglia affinché l’identità delle persone sanzionate o oggetto di una procedura disciplinare, così come di tutti coloro che ne sono coinvolti, non possa essere riconosciuta dal pubblico.

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