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Art. 44 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
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Art. 44 RCdM

1 Le segnalazioni dei dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi magistrati ai sensi dell’articolo 31a capoverso 3 LORD sono raccolte dal Presidente e trattate applicando le disposizioni della procedura di sorveglianza disciplinare conformemente agli articoli 28 e seguenti del presente regolamento. Qualora le persone segnalate non siano magistrati, l’incarto sarà infine trasmesso all’autorità di nomina ai sensi dell’articolo 34 LORD.

2 In caso di segnalazione, ai sensi dell’articolo 31a capoverso 1 LORD, della commissione di un crimine o un delitto perseguibile d’ufficio, il Consiglio della magistratura deve procedere tempestivamente alla denuncia alle autorità di perseguimento penale.

3 Le segnalazioni devono essere trattate in maniera confidenziale.

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