Art. 44 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)
Art. 44 RCdM
1 Le segnalazioni dei dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi magistrati ai sensi dell’articolo 31a capoverso 3 LORD sono raccolte dal Presidente e trattate applicando le disposizioni della procedura di sorveglianza disciplinare conformemente agli articoli 28 e seguenti del presente regolamento. Qualora le persone segnalate non siano magistrati, l’incarto sarà infine trasmesso all’autorità di nomina ai sensi dell’articolo 34 LORD.
2 In caso di segnalazione, ai sensi dell’articolo 31a capoverso 1 LORD, della commissione di un crimine o un delitto perseguibile d’ufficio, il Consiglio della magistratura deve procedere tempestivamente alla denuncia alle autorità di perseguimento penale.
3 Le segnalazioni devono essere trattate in maniera confidenziale.