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Art. 40 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
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Art. 40 RCdM

L’accesso agli atti può essere accordato, su sua esplicita richiesta, alla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio, solamente se il magistrato interessato vi acconsente.

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