Art. 4 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)
Art. 4 RCdM
1 Sono magistrati ai sensi del presente regolamento i membri con ruolo giudicante delle autorità elencate nell’articolo 1 capoverso 2 LOG, e meglio i giudici, ordinari o straordinari, rispettivamente i loro supplenti, ordinari o straordinari, delle Giudicature di pace, delle Preture, della Pretura penale, del Tribunale d’appello, dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, del Tribunale di espropriazione, nonché i Procuratori pubblici del Ministero pubblico, i giudici del Tribunale dei minorenni, i Magistrati dei minorenni, i membri del Consiglio della magistratura e quelli della Commissione di ricorso sulla magistratura.
2 Sono persone che svolgono funzioni giudiziarie cui fa riferimento l’articolo 74 capoverso 1 LOG, in particolare i periti del Tribunale delle espropriazioni, gli assessori giurati, nonché i membri laici di altri tribunali.
3 Non sono considerati né magistrati né persone che svolgono funzioni giudiziarie ai sensi del presente regolamento coloro che sono attivi nelle autorità di conciliazione civili, i segretari assessori, i cancellieri e i vice-cancellieri, né lo sono i segretari giudiziari della magistratura inquirente.
4 Nel presente regolamento, il termine generico “magistrati” deve essere inteso quale termine cappello comprendente anche le persone che svolgono funzioni giudiziarie.