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Art. 39 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
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Art. 39 RCdM

1 I preavvisi devono essere succintamente motivati, ritenuto che quelli negativi devono anche indicare gli accertamenti svolti.

2 In caso di preavviso negativo, ne viene data preventiva comunicazione al candidato interessato invitandolo a dichiarare, nel termine di tre giorni, se intende mantenere o ritirare la candidatura.

3 I preavvisi positivi e negativi, ad eccezione di quelli dei magistrati che hanno ritirato la loro candidatura, devono essere trasmessi contemporaneamente al Gran Consiglio e ai magistrati candidati. [11]

[11] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.

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