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Art. 38 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
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Art. 38 RCdM

1 Il Consiglio plenario delibera a maggioranza sui preavvisi in composizione ordinaria e in seduta plenaria. I supplenti sostituiscono i membri ordinari assenti, ricusati o soggetti ad impedimento legale.

2 Ciascun membro esprime un proprio preavviso su ogni candidato. È esclusa l'astensione.

3 Per ogni singola candidatura viene espressa una valutazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 36.

4 I fatti accertati in un giudizio di natura disciplinare, indipendentemente dall’esito del procedimento, sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio plenario anche nella procedura di preavviso.

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