Art. 37 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)
Art. 37 RCdM
1 Se si prospetta un preavviso negativo il Consiglio lo comunica al candidato, impartendo un breve termine per presentare le proprie osservazioni o eventuali richieste di complementi istruttori. [8]
2 Il candidato può allegare documenti o chiedere l’assunzione di altri mezzi di prova se questi non ritardano considerevolmente il corso della procedura.
3 Il Consiglio plenario decide sulle richieste di complementi istruttori e se svolgere ulteriori scambi di allegati.
4 Il Consiglio plenario stabilisce modalità e ordine delle audizioni, che sono verbalizzate o registrate. Il magistrato può presentare atti o memorie scritte fino a sette giorni prima dell’audizione. [9]
5 Qualora il Consiglio plenario dovesse decidere infine di preavvisare negativamente la candidatura di un magistrato in carica, prima di trasmettere il rapporto definitivo al Gran Consiglio deve darne avviso alla persona in questione, concedendole la possibilità di prendere posizione scritta entro un breve termine e di allegare al rapporto ufficiale all’attenzione del Gran Consiglio le proprie osservazioni in merito. Resta riservata la sua possibilità di ritirare la candidatura conformemente all'articolo 39 capoverso 2. [10]
[8] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.
[9] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.
[10] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.