Art. 36 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)
Art. 36 RCdM
1 La valutazione del candidato avviene in funzione delle qualità personali e dell’idoneità professionale alla funzione. Entrano in linea di conto elementi quantitativi e qualitativi; questi ultimi devono considerare le competenze professionali, operative, personali, sociali, oltre alle attitudini e alle capacità di gestione e direzione per le posizioni che le richiedono.
2 Il Consiglio della magistratura effettua un esame preliminare delle candidature. Su richiesta di almeno due membri, esso procede ad ulteriori accertamenti.
3 Il Consiglio della magistratura assume tutte le informazioni e si avvale delle consulenze che ritiene necessarie per la valutazione del candidato. La valutazione non può basarsi su fonti anonime, voci correnti o segnalazioni informali.
4 Il Consiglio plenario deve di principio sentire ogni magistrato che postula la propria rielezione alla carica con un colloquio i cui elementi cardine devono essere contenuti in un verbale sottoscritto seduta stante dal magistrato e dai presenti.
5 Il magistrato non può opporre il segreto d’ufficio al Consiglio della magistratura sui dossier giudiziari di cui è o è stato titolare.
6 Il Consiglio plenario può delegare l’istruzione e la raccolta degli elementi al Presidente o a suoi componenti.