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Art. 35 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
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Art. 35 RCdM

La procedura di preavviso inizia con la comunicazione al Consiglio della magistratura , da parte del Gran Consiglio, dei nomi dei candidati che postulano l’elezione per un nuovo mandato.

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