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Art. 34 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
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Art. 34 RCdM

1 Il Consiglio della magistratura preavvisa con un rapporto al Gran Consiglio le candidature per il rinnovo della carica di coloro che sono già in funzione in un ruolo sottoposto alla sua vigilanza (art. 79 cpv. 2 lett. f LOG).

2 Nel preavviso deve essere indicata la presa di posizione del Consiglio della magistratura sulla candidatura di ogni magistrato, accompagnata dalla relativa motivazione.

3 Il preavviso deve pure indicare se un magistrato è stato oggetto di una sanzione e per quale motivo, rispettivamente se una procedura disciplinare a suo carico è in corso e per quale motivo.

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