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Art. 33 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
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Art. 33 RCdM

1 Il Presidente, dandone informazione agli altri membri e al segnalante, può respingere e archiviare senza formalità le segnalazioni che concernono una questione che è già stata oggetto di segnalazioni infruttuose al Consiglio della magistratura , effettuata dalla stessa persona e che riveste un evidente carattere pretestuoso.

2 In caso di malafede è possibile accollare al segnalante un importo compreso tra i 100 e i 1'000 franchi a copertura delle spese processuali.

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