Art. 32 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)
Art. 32 RCdM
1 La decisione del Consiglio plenario in merito al procedimento disciplinare è presa a maggioranza.
2 La decisione motivata deve essere redatta dal Presidente con l’aiuto del segretariato giuridico, o da un membro da esso incaricato, previa informazione del Consiglio plenario, e deve essere firmata dal Presidente, con possibilità di delega al Vicepresidente o, subordinatamente, a un altro membro in caso di impedimento.
3 La decisione può prevedere l’accollamento di tasse e spese a una delle parti o al segnalante se sono dati fondati motivi. Per la quantificazione si applica per analogia la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
4 La decisione deve essere intimata al magistrato, al Consiglio di Stato e, se non si tratta di magistrati di elezione popolare, al Gran Consiglio, per il tramite del suo Presidente. Essa è pure intimata al segnalante, se del caso in forma di estratto.
5 La decisione disciplinare deve contenere le indicazioni in merito alle vie di ricorso.