Art. 30 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)
Art. 30 RCdM
1 Se la segnalazione è manifestamente priva di fondamento il Presidente può dichiararla inammissibile con una decisione succintamente motivata che intima al segnalante, dandone informazione al magistrato segnalato e al Consiglio plenario. Per motivi di opportunità può prescindere eccezionalmente dall’informazione al magistrato.
2 La decisione presidenziale di inammissibilità deve contenere l’indicazione che il segnalante ha la possibilità di chiedere, entro un termine di dieci giorni, di sottoporre la sua denuncia al giudizio del Consiglio plenario, con l’avvertenza che, in caso di conferma della decisione presidenziale, può essere applicata una tassa di giustizia sino a 2'000 franchi. In una simile evenienza può essere chiesto al segnalante il pagamento di un anticipo, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la procedura viene stralciata dai ruoli.
3 Per decisioni presidenziali di inammissibilità è possibile accollare al segnalante un importo compreso tra i 50 e i 200 franchi a copertura delle spese processuali.
4 Se le circostanze lo richiedono, la decisione riguardo a segnalazioni manifestamente infondate può essere presa, su richiesta del Presidente, direttamente dal plenum. [6]
[6] Cpv. introdotto dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.