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Art. 29 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
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Art. 29 RCdM

1 Ogni segnalazione fatta al Consiglio della magistratura viene preliminarmente esaminata dal Presidente.

2 Il Presidente, nel contesto dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari, valuta se è necessaria una presa di posizione del magistrato in questione. In caso concluda che questa è necessaria, informa il magistrato e lo invita a determinarsi in merito entro un termine congruo; se presente, trasmette al magistrato copia della segnalazione.

3 Se la segnalazione non è manifestamente infondata, il Presidente ne informa il Consiglio plenario che decide se aprire un procedimento disciplinare. Se per contro decide di non aprire un procedimento disciplinare, l’incarto viene formalmente stralciato dai ruoli dal Presidente o dal Consiglio. [4]

4 L'avvio d'ufficio di un procedimento disciplinare può essere proposto dal Presidente o da uno dei membri, titolari o supplenti, del Consiglio e viene trattato in applicazione dei capoversi 2 e 3, ritenuto che l'eventuale richiesta di una presa di posizione del magistrato in questione deve essere accompagnata da una descrizione scritta degli addebiti ipotizzati.

5 Il Plenum è competente per adottare le necessarie misure cautelari. In situazioni d’urgenza la decisione può essere presa dal Presidente, ma deve poi essere sottoposta al Plenum indilatamente per ratifica. [5]

6 È riservata la necessità di fare una segnalazione al Ministero pubblico per sospetti di reati penali.

[4] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.

[5] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.

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