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Art. 28 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
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Art. 28 RCdM

1 Il Consiglio della magistratura è incaricato della sorveglianza disciplinare su tutti i magistrati ai sensi dell’articolo 4.

2 Un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 81 LOG può essere avviato d’ufficio dal Consiglio della magistratura oppure su segnalazione scritta e motivata di un’autorità o di un terzo.

3 Il segnalante non è parte al procedimento.

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