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Art. 23 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
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Art. 23 RCdM

Il Presidente esamina i rapporti annuali delle autorità giudiziarie, con facoltà di chiedere alle stesse documentazione complementare. I rapporti annuali delle singole autorità giudiziarie vengono allegati al rendiconto annuale del Consiglio della magistratura che viene sottoposto al Consiglio plenario, che pure ha facoltà di chiedere complementi.

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