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Art. 16 RCdM Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

RCdM
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Art. 16 RCdM

1 Ogni seduta viene verbalizzata.

2 Il verbale deve indicare il luogo, la data e la durata della seduta, i nomi dei presenti, le tematiche trattate e le decisioni prese, con l’indicazione del risultato delle votazioni.

3 Su richiesta di uno dei membri e con l’accordo di tutti i presenti, il verbale riporta in forma succinta anche i contenuti delle discussioni o di parte di esse. Ogni membro o supplente può chiedere la verbalizzazione, rispettivamente la rettifica, di sue affermazioni.

4 Il verbale è firmato dal suo estensore e dal Presidente.

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