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Art. 5 Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario

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Art. 5 Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario

Di regola non è consentito l’ utilizzo di spazi e personale del Cantone. Altrimenti esso deve essere adeguatamente indennizzato mediante pagamento alla cassa cantonale.

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