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Art. 3 Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario

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Art. 3 Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario

1 La domanda, da inoltrare in via preventiva, deve contenere tutte le indicazi oni necessarie sulla natura, l’oggetto e il valore dell’ attività prevista, sulla sua funzione precisa, sul tempo probabilmente necess ario alla sua esecuzione, sull’ attuale carico di lavoro del richiedente e del suo ufficio giudiziario, nonché sui suoi attuali incarichi pubblici, permanenti o transitori, e sulle sue attività nel campo privato non giuridico.

2 Il Dipartimento tiene un controllo delle autorizzazioni rilasciate, può chiedere informazioni sullo svolgimento dei mandati e ha la facoltà di revocare l’ autorizzazione per motivi gravi.

3 La fine e la cessazione di un mandato devono essere comunicati al Dipartimento; contempo raneamente gli si rende noto l’ ammontare degli introiti.

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