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CH-TI
Art. 2 Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario
Art. 2 Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario
Di regola è concessa un’autorizzazione all’ anno per magistrato ed è autorizzato lo svolgimento di un arbitrato o di una perizia per volta, a condizione tuttavia che il carico di lavoro derivante al magistrato dalla sua funzione giudizi aria e da altre attività per l’ ente pubblico e in campo privato lo consentano.
Procedura d’ autorizzazione
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Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario
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