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Art. 1 Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario

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Art. 1 Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario

1 L’ accettazione da parte di un magistrato di un mandato arbitrale, quale perito o mediatore in campo privato, necessita un’ autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni.

2 L’ autorizzazione può essere accordata soltanto se

a) la natura e l’ importanza del mandato giustificano il concorso di un magistrato;

b) l’ esercizio del mandato non co mpromette né il prestigio né l’ indipendenza della magistratura;

c) il mandato, tenuto conto del tempo necessario alla sua esecuzione, non impedisce al richiedente di consacrarsi pienamente alla funzione giudiziaria cui è preposto.

Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario Art. 2 Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario →

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