Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1 L’ accettazione da parte di un magistrato di un mandato arbitrale, quale perito o mediatore in campo privato, necessita un’ autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni.
2 L’ autorizzazione può essere accordata soltanto se
a) la natura e l’ importanza del mandato giustificano il concorso di un magistrato;
b) l’ esercizio del mandato non co mpromette né il prestigio né l’ indipendenza della magistratura;
c) il mandato, tenuto conto del tempo necessario alla sua esecuzione, non impedisce al richiedente di consacrarsi pienamente alla funzione giudiziaria cui è preposto.
Di regola è concessa un’autorizzazione all’ anno per magistrato ed è autorizzato lo svolgimento di un arbitrato o di una perizia per volta, a condizione tuttavia che il carico di lavoro derivante al magistrato dalla sua funzione giudizi aria e da altre attività per l’ ente pubblico e in campo privato lo consentano.
Procedura d’ autorizzazione
1 La domanda, da inoltrare in via preventiva, deve contenere tutte le indicazi oni necessarie sulla natura, l’oggetto e il valore dell’ attività prevista, sulla sua funzione precisa, sul tempo probabilmente necess ario alla sua esecuzione, sull’ attuale carico di lavoro del richiedente e del suo ufficio giudiziario, nonché sui suoi attuali incarichi pubblici, permanenti o transitori, e sulle sue attività nel campo privato non giuridico.
2 Il Dipartimento tiene un controllo delle autorizzazioni rilasciate, può chiedere informazioni sullo svolgimento dei mandati e ha la facoltà di revocare l’ autorizzazione per motivi gravi.
3 La fine e la cessazione di un mandato devono essere comunicati al Dipartimento; contempo raneamente gli si rende noto l’ ammontare degli introiti.
Il Dipartimento delle istituzioni chiede il preavviso del Consiglio della magistrat ura e lo informa una volta all’ anno sulle autorizzazioni accordate.
Di regola non è consentito l’ utilizzo di spazi e personale del Cantone. Altrimenti esso deve essere adeguatamente indennizzato mediante pagamento alla cassa cantonale.
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [1]
Pubblicato nel BU 2000 , 299.
[1] Entrata in vigore: 1 settembre 2000 - BU 2000, 299.