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Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

1 L’ accettazione da parte di un magistrato di un mandato arbitrale, quale perito o mediatore in campo privato, necessita un’ autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni.

2 L’ autorizzazione può essere accordata soltanto se

a) la natura e l’ importanza del mandato giustificano il concorso di un magistrato;

b) l’ esercizio del mandato non co mpromette né il prestigio né l’ indipendenza della magistratura;

c) il mandato, tenuto conto del tempo necessario alla sua esecuzione, non impedisce al richiedente di consacrarsi pienamente alla funzione giudiziaria cui è preposto.

Di regola è concessa un’autorizzazione all’ anno per magistrato ed è autorizzato lo svolgimento di un arbitrato o di una perizia per volta, a condizione tuttavia che il carico di lavoro derivante al magistrato dalla sua funzione giudizi aria e da altre attività per l’ ente pubblico e in campo privato lo consentano.

Procedura d’ autorizzazione

1 La domanda, da inoltrare in via preventiva, deve contenere tutte le indicazi oni necessarie sulla natura, l’oggetto e il valore dell’ attività prevista, sulla sua funzione precisa, sul tempo probabilmente necess ario alla sua esecuzione, sull’ attuale carico di lavoro del richiedente e del suo ufficio giudiziario, nonché sui suoi attuali incarichi pubblici, permanenti o transitori, e sulle sue attività nel campo privato non giuridico.

2 Il Dipartimento tiene un controllo delle autorizzazioni rilasciate, può chiedere informazioni sullo svolgimento dei mandati e ha la facoltà di revocare l’ autorizzazione per motivi gravi.

3 La fine e la cessazione di un mandato devono essere comunicati al Dipartimento; contempo raneamente gli si rende noto l’ ammontare degli introiti.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [1]

Pubblicato nel BU 2000 , 299.

[1] Entrata in vigore: 1 settembre 2000 - BU 2000, 299.

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