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Art. 7 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

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Art. 7 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

Il rapporto della Commissione, che vale come preavviso per l’Autorità di elezione riguardo a ogni nuova candidatura, viene quindi trasmesso alla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio.

Una copia del preavviso, per la parte che lo concerne, è trasmessa al candidato.

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