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Art. 6 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

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Art. 6 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

Le decisioni della Commissione sono riportate in un rapporto scritto e motivato, che si riferisce alle singole candidature, per ciascuna delle quali viene espressa una valutazione circostanziata sull’eleggibilità e l’idoneità del candidato a coprire la carica messa a concorso e a svolgere la funzione prevista.

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