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Art. 5 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

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Art. 5 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

La valutazione del candidato avviene in funzione della sua idoneità a coprire la carica messa a concorso. A questo riguardo verranno prese segnatamente in considerazione la personalità del candidato, la sua formazione e le specializzazioni, la sua esperienza professionale e la sua capacità a svolgere con serietà ed efficacia l’attività di magistrato.

La valutazione si conclude con una decisione della Commissione. La decisione è presa a maggioranza, ritenuto che in caso di impedimenti la Commissione può deliberare alla presenza di almeno tre dei suoi membri.

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