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Art. 4 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

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Art. 4 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

Prima di convocare i singoli candidati, la Commissione può effettuare un esame preliminare delle candidature e stabilire le modalità e l’ordine delle audizioni.

Ogni candidato è sentito singolarmente. La Commissione lo ascolta particolarmente sulla sua formazione giuridica, sulle sue esperienze professionali e sui motivi per i quali egli intende entrare nella magistratura e coprire la carica sottoposta a concorso. Se necessario procede ad un esame sulle sue conoscenze giuridiche in relazione alla carica per cui si candida.

La Commissione assume tutte le informazioni e le consulenze che ritiene necessarie per la valutazione del candidato.

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