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CH-TI
Art. 4 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati
Art. 4 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati
Prima di convocare i singoli candidati, la Commissione può effettuare un esame preliminare delle candidature e stabilire le modalità e l’ordine delle audizioni.
Ogni candidato è sentito singolarmente. La Commissione lo ascolta particolarmente sulla sua formazione giuridica, sulle sue esperienze professionali e sui motivi per i quali egli intende entrare nella magistratura e coprire la carica sottoposta a concorso. Se necessario procede ad un esame sulle sue conoscenze giuridiche in relazione alla carica per cui si candida.
La Commissione assume tutte le informazioni e le consulenze che ritiene necessarie per la valutazione del candidato.
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Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati
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