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Art. 3 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

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Art. 3 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogniqualvolta il Gran Consiglio debba procedere all’elezione di un magistrato per la quale è previsto il suo intervento. La Commissione non interviene per i candidati già in carica nella funzione prevista dal concorso.

Per l’elezione dei giudici del Tribunale d’appello, la Commissione accerta presso la presidenza quale funzione dovrà essere ricoperta.

Ricevuti dalla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio gli atti di pubblicazione del bando di concorso e quelli attinenti alle nuove candidature, il Segretario provvede a inviarli in copia a ciascun membro della Commissione.

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