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Art. 2 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

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Art. 2 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

I candidati a una funzione di magistrato che partecipano al concorso pubblico, pubblicato nel Foglio ufficiale a cura della Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio, devono documentare l’adempimento dei requisiti fissati dalla legge per la singola carica.

Essi devono inoltre presentare un estratto del casellario giudiziale e un curriculum vitae accompagnato da atti attestanti la loro formazione giuridica, i loro eventuali lavori scientifici, la loro esperienza professionale e la loro eventuale partecipazione a cariche pubbliche.

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