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Art. 1 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

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Art. 1 Regolamento della Commissione di esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

La Commissione svolge i compiti assegnatile dalla Costituzione e dalla legge, secondo la procedura fissata in questo regolamento.

Essa elabora e aggiorna il proprio regolamento e nomina il Presidente.

Funge da Segretario il Segretario generale del Gran Consiglio.

Il recapito della Commissione è presso il suo Segretario.

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