Legge sugli onorari dei magistrati (LOM) (LOM)
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
[2] 1 L’onorario annuo dei magistrati è così stabilito
1. Giudici del Tribunale di appello: fr. 214’908.00
2. Procuratore generale: fr. 213’242.00
3. Procuratori generali sostituti: fr. 208’244.00
4. Giudici dei provvedimenti coercitivi: fr. 208’244.00
5. Procuratori pubblici: fr. 204’912.00
6. Sostituti Procuratori pubblici: fr. 166’595.00
7. Pretori, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale di espropriazione e magistrato dei minorenni: fr. 197’415.00
8. Sostituto magistrato dei minorenni e pretore aggiunto: fr. 166'595.00
9. … [3]
2 Gli stipendi dei magistrati sono adeguati all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo in base a quanto previsto agli art. 5 e 44 della LStip.
3 È escluso il premio per prestazioni eccezionali dell’art. 18 della LStip.
[2] Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 90; precedenti modifiche: BU 1973, 105; BU 1986, 10; BU 1987, 376; BU 1991, 216; BU 1992, 349; BU 2000, 282; BU 2002, 128; BU 2006, 280; BU 2007, 12; BU 2010, 252 e 318.
[3] Cpv. modificato dalla L 17.11.2025; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 45; precedente modifica: BU 2025, 338.
[4] I magistrati che viaggiano per ragioni di servizio ricevono le indennità previste per i dipendenti dello Stato, con diritto, per l’indennità di viaggio, al costo del biglietto di I. classe in ferrovia e in battello.
Indennità [5]
[4] Art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; precedente modifica: BU 1987, 376.
[5] Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.
[6] Il Procuratore generale sostituto ha diritto all’onorario del Procuratore generale se supplisce quest’ultimo per un periodo di tempo continuo superiore a un mese.
[6] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.
[7] 1 I supplenti del Tribunale di appello, il presidente e il suo supplente non magistrati e i membri e i loro supplenti del Tribunale dei minorenni hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di fr. 400.-- per ogni giornata di lavoro e di fr. 200.-- per ogni mezza giornata. [8] .
2 Se liberi professionisti, riscuotono una diaria di fr. 800.-- rispettivamente di fr. 400.-- per ogni mezza giornata.
3 La trasferta corrisponde al costo del biglietto di ferrovia di I a classe.
4 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per analogia ai membri del Consiglio di disciplina notarile, delle Commissioni esaminatrici in materia di avvocatura e di notariato, ai membri del Consiglio della magistratura che non ricoprono la carica di magistrato, nonché ai membri della Commissione di esperti indipendenti, preposta all’esame e al preavviso delle candidature per l’elezione dei magistrati di nomina parlamentare. [9]
[7] Art. modificato dalla L 26.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 285.
[8] Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 333; precedente modifica: BU 2007, 12.
[9] Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’8.11.2002 - BU 2002, 374.
[10] I Giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti del proprio circolo, secondo i risultati dell’ultimo censimento federale della popolazione
fino a
5 000
abitanti
fr. 7 500.-
5 001 -
10 000
abitanti
fr. 9 500.-
10 001 -
15 000
abitanti
fr. 13 000.-
15 001 -
20 000
abitanti
fr. 18 500.-
oltre
20 000
abitanti
fr. 23 500.-
I supplenti dei Giudici di pace nei circoli con una popolazione inferiore ai 10 000 abitanti ricevono un’indennità annua di fr. 1000.-; in quelli da 10 000 a 20 000 abitanti fr. 1900.-; in quelli con oltre 20 000 fr. 2800.-. Il Consiglio di Stato può concedere indennità straordinarie ai supplenti dei Giudici di pace se giustificate dalla particolare intensità e durata dell’attività svolta.
[10] Art. modificato dalla L 9.3.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 105; precedente modifica: BU 1975, 87.
[11] Ai giudici di pace e ai loro supplenti è accordata ogni anno una indennità di rincaro da calcolare secondo i criteri valevoli per gli impiegati dello Stato e da versare alla fine dell’anno.
[11] Art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; precedente modifica: BU 1975, 87.
[12] A partire dal quindicesimo anno di attività e, successivamente, ogni cinque anni, ai Giudici di pace e ai supplenti dei Giudici di pace può essere accordata una gratificazione pari a un decimo dell’indennità annua.
[12] Art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; precedente modifica: BU 1987, 105.
[14] Gli assessori-giurati di primo grado e di appello hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad un’indennità calcolata secondo le disposizioni sulle indennità concernenti le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.
[14] Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 72; precedenti modifiche: BU 2010, 252 e 532.
Gli onorari stabiliti da questa legge escludono qualsiasi altro emolumento, indennità o partecipazione non prevista da una legge.
... [15]
[15] Art. abrogato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 252.
1 Le norme contenute nella legge sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati indicati all’art. 1 in quanto riguardano: [16]
a) l’orario d’ufficio, le assenze per malattie, infortunio, servizio militare e la corrisponsione dal relativo stipendio;
b) le indennità per i figli e le indennità ai superstiti; [17]
c) l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali;
d) le modalità di pagamento dell’onorario.
2 L’epoca della nomina, la durata della carica, le attribuzioni, nonché le norme disciplinari applicabili ai magistrati, sono determinate dalle leggi e dai regolamenti speciali.
[16] Frase modificata dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
[17] Lett. modificata dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 177; precedenti modifiche: BU 1987, 376; 1995, 237 e 297.
Nel corso dell’anno civile i magistrati hanno diritto a un mese di vacanza. Le modalità per la distribuzione delle vacanze sono fissate d’accordo con il Dipartimento di giustizia, per i magistrati dell’ordine civile e penale, ritenuto che abbiano luogo durante le ferie.
I magistrati non hanno diritto a indennità particolari a causa delle modificazioni delle funzioni o degli oneri introdotti in forma di legge.
[18] 1 In caso di mancata rielezione, il magistrato ha diritto ad un’indennità di uscita.
2 L’indennità corrisponde a tante volte l’ultimo onorario mensile quanti sono gli anni interi di funzione prestata. [19]
3 Se la durata in carica è di almeno 15 anni e il magistrato ha compiuto 45 anni, anziché alle prestazioni del precedente capoverso, questi ha diritto ad una rendita corrispondente al 2% dell’onorario assicurato presso l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino per ogni anno di funzione prestata , ritenuto un massimo del 60%. La rendita è aumentata del supplemento figli corrispondente al 10% della pensione d’invalidità, e del supplemento sostitutivo AVS/AI corrispondente all’80% della rendita AVS massima, conformemente al regolamento di previdenza dell’Istituto.
4 Le prestazioni complessive previste dal cpv. 3 sono versate sino al compimento dei 60 anni.
[18] Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 636; precedente modifica: BU 1995, 237 e 297.
[19] Cpv. modificato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 177.
La presente legge abroga quella del 9 novembre 1954 sugli onorari dei magistrati dell’Ordine giudiziario e ogni altra disposizione incompatibile.
… [20]
[20] Art. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252; precedenti modifiche: BU 1991, 216; BU 1995, 237.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1972.
Pubblicata nel BU 1973 , 101.