Regolamento del Tribunale d’appello (RTA) (RTA)
Indice delle disposizioni (27)
Testo normativo (27 Articoli)
Il presidente svolge i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi o dal presente regolamento. In particolare
a) convoca e presiede il Plenum dei giudici e la Commissione amministrativa, allestendo l'ordine del giorno;
b) convoca e dirige l'Assemblea dei magistrati a tempo pieno;
c) rappresenta il Tribunale d’appello verso l'esterno, con facoltà di delega ad altri membri della Commissione amministrativa o al segretario generale;
d) avvisa il Consiglio di Stato in caso di ricusa dell'intero Tribunale d’appello;
e) esercita le competenze delegategli dalla Commissione amministrativa;
f) allestisce il rendiconto del Tribunale d’appello;
g) si esprime laddove viene chiesto il parere consultivo al Tribunale d’appello, sentite le Camere;
h) è responsabile del trattamento delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile nei casi di competenza del Tribunale d’appello; egli può autorizzare un funzionario del Tribunale d’appello a firmare in sua vece i relativi atti.
Il vicepresidente assiste il presidente e lo sostituisce in caso d'impedimento o di assenza.
Il Plenum del Tribunale d’appello è costituito dei giudici ordinari.
Il Plenum dei giudici svolge i compiti che sono conferiti al Tribunale d’appello dalle leggi o dal presente regolamento e che non sono attribuiti ad altro suo organo. In particolare
a) su proposta della Commissione amministrativa
1. designa il presidente e il vicepresidente del Tribunale d’appello;
2. designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere; in caso di vacanza in una Camera va considerato il diritto di opzione secondo l'anzianità di carica nel Tribunale e, qualora fosse la medesima, fa stato l'età maggiore;
3. attribuisce otto giudici supplenti al Tribunale penale cantonale e altri otto alla Corte di appello e di revisione penale, sentiti i rispettivi presidenti;
4. attribuisce eventuali giudici supplenti ordinari supplementari alle Camere;
5. nomina i membri e i supplenti della Commissione per l'avvocatura;
6. nomina i membri e i supplenti della Commissione per il notariato;
7. designa i membri dell'Ufficio cantonale di accertamento;
8. nomina il segretario generale;
9. istituisce gruppi o commissioni ad hoc e ne nomina i membri;
10. adotta il regolamento del Tribunale d’appello.
b) designa i membri della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG);
c) decide in caso di ricusa di tutti i componenti del Consiglio della magistratura o della Commissione di ricorso sulla magistratura e, in caso di accoglimento della domanda, designa i nuovi membri, nel rispetto delle norme sulla costituzione e sui requisiti dei membri del Consiglio della magistratura e della Commissione di ricorso sulla magistratura.
1 Il Plenum è convocato dal presidente almeno una volta all'anno o a richiesta della Commissione amministrativa oppure di almeno sette giudici ordinari.
2 La convocazione dev'essere inviata per iscritto almeno 10 giorni lavorativi prima della seduta. Essa contiene l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione determinante.
3 Ogni giudice ordinario può chiedere di inserire ulteriori oggetti all'ordine del giorno. La richiesta deve pervenire al presidente entro 5 giorni lavorativi prima della seduta.
4 La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, può essere trasmessa per posta elettronica.
5 Possono fare oggetto di decisione unicamente i punti posti all'ordine del giorno, salvo presenza e accordo di tutti i giudici ordinari.
1 Il Plenum delibera a porte chiuse e a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti viene ripetuta la votazione. Se il risultato è ancora di parità, decide il voto del presidente.
2 Nel caso di nomine e in presenza di più candidati, se vi è parità di voti, viene ripetuta la votazione. Se il risultato è ancora di parità, decide la sorte. Se vi sono più di due candidati, colui che ha ottenuto il minor numero di voti viene eliminato dopo ogni turno di scrutinio.
3 La delibera può avvenire per via di circolazione, anche tramite voto elettronico. La procedura per circolazione è tuttavia esclusa se almeno sette giudici ordinari chiedono la discussione.
4 Se così richiesto da almeno sette giudici ordinari, la deliberazione avviene a scrutinio segreto.
Il verbale, contenente le decisioni prese e, laddove richiesto, il breve riassunto delle discussioni, dev'essere trasmesso ai giudici ordinari entro 15 giorni dalla seduta e si dà per approvato in assenza di richieste di modifiche entro i successivi 15 giorni.
1 La Commissione amministrativa si compone del presidente del Tribunale d’appello, che la presiede, del vicepresidente e dei presidenti delle tre Sezioni.
2 Il presidente e il vicepresidente del Tribunale d’appello non possono essere contemporaneamente presidenti di una Sezione.
1 La Commissione amministrativa svolge i compiti assegnati dalla legge e dal presente regolamento. In particolare
a) si occupa della gestione amministrativa e del disbrigo degli affari correnti del Tribunale d’appello;
b) vigila sul buon funzionamento delle Sezioni e delle Camere; a tal fine può adottare misure atte a favorire l'equilibrio del carico di lavoro, sentiti il presidente e i giudici delle Camere coinvolte ;
c) esercita tutte le competenze spettanti all'autorità di nomina secondo la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), segnatamente
1. stabilisce d'intesa con i presidenti delle Camere e dei servizi interessati il fabbisogno di personale;
2. conferisce la nomina e l'incarico del personale, su proposta delle Camere interessate e dei servizi interessati;
3. svolge, salvo delega, l'inchiesta disciplinare e infligge le sanzioni disciplinari;
2 La Commissione amministrativa informa il Plenum, almeno una volta all'anno, dell'attività svolta.
3 La Commissione amministrativa può delegare determinati compiti al presidente, a uno o più suoi membri, al segretario generale o a gruppi di lavoro.
1 La Commissione amministrativa è convocata dal presidente o a richiesta di un suo membro.
2 Essa si riunisce a cadenza regolare secondo necessità.
1 La Commissione amministrativa delibera a porte chiuse e a maggioranza dei voti. In caso di parità decide il voto del presidente.
2 Con l'accordo di tutti i suoi membri, la delibera può avvenire per via di circolazione, anche tramite voto elettronico.
1 Il verbale, contenente le decisioni prese e, laddove richiesto, il breve riassunto delle discussioni, dev'essere trasmesso ai membri della Commissione entro 15 giorni dalla seduta e si dà per approvato in assenza di richieste di modifiche entro i successivi 15 giorni.
2 Su richiesta, i verbali approvati delle sedute della Commissione amministrativa possono essere consultati dai giudici ordinari, salvo giustificati motivi.
1 Le Sezioni formulano una proposta di presidente e di vicepresidente alla Commissione amministrativa.
2 Per la durata delle cariche fa stato l'articolo 42 capoverso 5 lettera a LOG.
3 Il presidente della Sezione la rappresenta nella Commissione amministrativa. Convoca, di regola una volta all'anno o su richiesta di almeno due giudici, i membri della propria Sezione.
4 Il vicepresidente assiste il presidente e lo sostituisce in caso d'impedimento o di assenza.
1 Le Camere si organizzano autonomamente, nella misura in cui l'organizzazione non è data dalla LOG e dal presente regolamento.
2 Le Camere formulano una proposta di presidente e di vicepresidente alla Commissione amministrativa.
1 Il presidente è responsabile del buon funzionamento della Camera e la rappresenta verso l'interno e l'esterno.
2 Egli convoca la Camera quando lo ritiene necessario o quando uno dei suoi membri lo richiede. Dirige la seduta.
3 Il presidente e il vicepresidente rimangono in carica per un periodo di due anni, rinnovabile per due volte fino a un massimo di sei anni consecutivi. A tale termine massimo può essere derogato nel caso delle camere presidenziali (Camera dei ricorsi penali, Camera di diritto tributario, Terza Camera civile, Camera di esecuzione e fallimenti, Camera civile dei reclami, Camera di protezione).
1 Le sentenze sono firmate
a) dal presidente del collegio giudicante, rispettivamente dal giudice unico o, in loro sostituzione, da un membro della Camera, e
b) dal cancelliere o dal segretario.
2 Il presidente o il giudice delegato può autorizzare un cancelliere o un segretario a firmare in sua vece una decisione di istruzione.
1 Le cancellerie svolgono i compiti affidati loro dai giudici, in particolare
a) registrano i ricorsi e la corrispondenza in entrata;
b) intimano gli atti;
c) gestiscono gli incarti;
d) gestiscono l'archivio;
e) assicurano il contatto con l'utenza (sportello, telefono);
f) si occupano della pubblicazione delle sentenze;
g) svolgono altri compiti affidati loro dai giudici.
2 Le cancellerie collaborano con i servizi centrali.
1 I cancellieri sono attribuiti alle Camere e svolgono in particolare i seguenti compiti
a) partecipano all'istruzione delle cause;
b) elaborano e redigono i progetti di decisione sotto responsabilità di un giudice;
c) allestiscono il verbale delle udienze;
d) svolgono ricerche giuridiche, redigono pareri;
e) si occupano dell'anonimizzazione della sentenza e preparano la scheda per la banca dati delle sentenze;
f) si sostituiscono e si aiutano vicendevolmente;
g) collaborano con la cancelleria nella gestione degli incarti;
h) adempiono altri compiti loro affidati dalle Camere o da altri organi del Tribunale d’appello.
2 Essi hanno voto consultivo laddove partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause.
1 Gli ispettori della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) coadiuvano i giudici in tutte le attività della camera e gestiscono l'ispettorato di esecuzione e fallimenti, collaborando sulle questioni di interesse comune con il Dipartimento delle Istituzioni. In particolare
a) eseguono le ispezioni annuali delle sedi dell’Ufficio di esecuzione (UE) e dell’Ufficio dei fallimenti (UF) e redigono i rapporti;
b) forniscono consulenza agli UE/UF;
c) provvedono alla formazione professionale e all’aggiornamento continuo dei funzionari UE/UF;
d) preparano o emanano pareri, promemoria, progetti di circolari;
e) curano i contatti con le autorità;
f) partecipano a gruppi di lavoro e a progetti relativi agli UE/UF;
g) se richiesto, svolgono le stesse mansioni dei cancellieri.
2 Gli ispettori della Camera di protezione coadiuvano i giudici in tutte le attività della Camera . Essi svolgono inoltre i compiti assegnati loro dalle leggi speciali e dai relativi regolamenti.
1 Il Tribunale favorisce la mobilità interna dei collaboratori.
2 Il segretario generale informa i cancellieri quando è vacante un’analoga posizione all’interno di una Camera, in modo da permettere loro di manifestare il proprio interesse. Essi non godono tuttavia di un diritto di opzione vincolante.
3 Le modalità di un eventuale trasferimento vengono concordate dai presidenti e dai giudici interessati. In assenza di intesa decide la Commissione amministrativa nell’interesse del buon funzionamento del Tribunale d’appello.
1 Il segretario generale coadiuva il presidente del Tribunale d’appello e la Commissione amministrativa al fine di garantire il buon funzionamento del Tribunale, svolgendo i compiti che gli vengono attribuiti.
2 Egli, in particolare
a) dirige i servizi centrali;
b) attua le decisioni del Plenum dei giudici e della Commissione amministrativa in collaborazione con il presidente;
c) assicura il segretariato del Plenum dei giudici e dell’Assemblea dei magistrati, partecipando alle sedute e redigendo i verbali;
d) assicura il segretariato della Commissione amministrativa redigendone i verbali e partecipa alle sedute con voto consultivo informandola regolarmente sul proprio operato;
e) coadiuva il presidente nelle procedure di consultazione sottoposte al Tribunale (modifiche legislative, atti parlamentari vari) e allestisce i progetti di risposta;
f) partecipa, su incarico del presidente e in rappresentanza del Tribunale d’appello, a gruppi di lavoro o progetti vari di interesse del Tribunale;
g) si occupa, quale funzionario dirigente, della gestione delle risorse umane e, laddove necessario, in collaborazione con i presidenti delle Camere e, a loro richiesta, li coadiuva nel processo di selezione del personale a loro attribuito;
h) si occupa delle esigenze logistiche, informatiche, della sicurezza e della gestione dei rischi;
i) supervisiona le esigenze finanziarie del Tribunale, esaminando i preventivi, verificando i consuntivi e implementando le raccomandazioni del Controllo cantonale delle finanze;
j) si occupa della comunicazione interna ed esterna in collaborazione con il presidente e i giudici;
k) cura i contatti con l'Amministrazione cantonale;
l) pianifica e organizza l’attività di perfezionamento professionale e altri eventi; in particolare, d’intesa con il presidente, organizza la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, collaborando a tal fine con la Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi;
m) supervisiona l’attività di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale.
Negli affari amministrativi che sono attribuiti al segretario generale per disbrigo, egli firma da solo.
1 Il Tribunale d’appello è dotato di servizi centrali diretti dal segretario generale che li organizza d'intesa con la Commissione amministrativa.
2 I servizi centrali si occupano in particolare dei seguenti settori
a) finanze, contabilità e fatturazione;
b) controllo interno e gestione dei rischi;
c) informatica, logistica e digitalizzazione;
d) documentazione e biblioteca;
e) risorse umane;
f) assistenza internazionale in materia civile.
Il Tribunale promuove il perfezionamento professionale dei suoi membri e del personale.
1 È istituita in seno al Tribunale d’appello la Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG).
2 La CFPG si compone di almeno sei membri nominati dal Tribunale d’appello per un periodo di due anni. È presieduta da un giudice del Tribunale d’appello.
3 La CFPG organizza a cadenza regolare formazioni per l’aggiornamento scientifico nel campo del diritto, con particolare attenzione alle necessità e alle peculiarità degli operatori e della cultura giuridica della Svizzera italiana.
I presidenti e i vicepresidenti delle Camere che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, o che tra l'entrata in vigore e il rinnovo integrale del Tribunale d’appello, hanno superato il termine massimo di durata della carica di cui all'articolo 15 capoverso 3, possono continuare a ricoprire la carica fino al momento del prossimo rinnovo integrale del Tribunale d’appello.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2025.
Pubblicato nel BU 2025 , 318.