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Art. 6 RLUAA Regolamento concernente la legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle unità amministrative autonome (RLUAA)

RLUAA
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Art. 6 RLUAA

1 In deroga al principio della specialità temporale, i crediti del budget globale non utilizzati possono essere riportati all’anno successivo tramite il fondo di capitalizzazione.

2 Sono esclusi di principio dal riporto gli addebiti e accrediti interni.

3 Il riporto massimo annuale ammonta di regola al 10%. Se vi sono i motivi, il Dipartimento, sentita la Sezione delle finanze, può decidere di derogare al tasso del 10%. Il Consiglio di Stato in sede di p reventivo può decidere una riduzione fino al massimo del 50% del riporto. [2]

4 Il riporto avviene dopo negoziazione con il Dipartimento e con l’approvazione della Sezione delle finanze.

5 Il riporto è di principio consentito se dovuto a fattori endogeni all’attività, all’utilizzo razionale delle risorse o a crediti inutilizzati che saranno sicuramente spesi in futuro.

6 Il riporto non è consentito se dovuto in particolare a fattori esogeni all’attività, a una sovrastima delle spese o a una sottostima dei ricavi.

7 In deroga al principio della specialità quantitativa è possibile utilizzare un credito superiore a quello concesso con il preventivo.

[2] Cpv. modificato dal R 13.9.2022; in vigore dal 16.9.2022 - BU 2022, 222.

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