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Art. 2 RLUAA Regolamento concernente la legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle unità amministrative autonome (RLUAA)

RLUAA
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Art. 2 RLUAA

1 La Commissione tecnica è nominata dal Consiglio di Stato ed è composta da 7 membri: un responsabile e coordinatore, un responsabile della Sezione finanze e un rappresentante per ogni dipartimento.

2 La Commissione tecnica ha il compito di valutare l’idoneità alla trasformazione dei servizi in UAA fornendo il proprio preavviso al Consiglio di Stato.

3 Durante il periodo di prova delle UAA, la Commissione tecnica e il dipartimento interessato ne assicurano il monitoraggio.

4 La Commissione tecnica, in collaborazione con la Sezione delle risorse umane, è tenuta ad allestire un reporting annuale all’indirizzo della Commissione della gestione e delle finanze, sottoponendolo per preavviso al Gruppo di coordinamento interdipartimentale ristretto.

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