175.110
CH-TI
Art. 4 Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica
Art. 4 Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica
1 L’Ufficio può procedere all’incasso immediato degli importi relativi ai servizi prestati.
2 In caso di fatturazione l’Ufficio preleva un importo minimo di 10 franchi.
3 L’Ufficio informa anticipatamente il richiedente a proposito del costo di ogni prestazione statistica, allestendo un preventivo delle tasse e delle spese.
4 In casi giustificati l’Ufficio può esigere un adeguato anticipo.
Esenzione e riduzione delle ta s se e sp e se