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Art. 4 Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica

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Art. 4 Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica

1 L’Ufficio può procedere all’incasso immediato degli importi relativi ai servizi prestati.

2 In caso di fatturazione l’Ufficio preleva un importo minimo di 10 franchi.

3 L’Ufficio informa anticipatamente il richiedente a proposito del costo di ogni prestazione statistica, allestendo un preventivo delle tasse e delle spese.

4 In casi giustificati l’Ufficio può esigere un adeguato anticipo.

Esenzione e riduzione delle ta s se e sp e se

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