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Decreto legislativo concernente le tasse di cancelleria per legalizzazioni di atti e per il rilascio di atti o estratti

3 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Testo normativo (3 Articoli)

Le tasse che la Cancelleria dello Stato è tenuta ad applicare per legalizzazione o rilascio di atti, certificati o estr atti sono stabilite come segue

1.

per la legalizzazione di atti di stato civile

fr. 18 .--

2.

per la legalizzazione di a tti pubblici notarili

fr. 35 .--

3.

per la legalizzazione di ogni altro atto pubblico

fr. 30 .--

4.

per la legalizzazione di atti rilasciati dai Servizi dell’Amministrazione cantonale

fr. 30 .--

5.

per il rilascio di un certificato o dichiarazione

fr. 30 .--

6.

per l’e stratto di protocollo e per ogni pagina

fr. 13 .--

Il decreto legislativo concernente le tasse di c ancelleria per le legalizzazioni di atti, per il rilascio di atti, documenti o estratti e per prestazioni diverse , del 16 dicembre 1991, è abrogato.

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