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Art. 8 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

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Art. 8 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

L’autorizzazione o il contratto possono essere trasferiti a terzi solo con il previo consenso dell’autorità competente.

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