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Art. 7 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

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Art. 7 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

1 Il contratto può essere disdetto con un termine di preavviso di 15 giorni, per la fine di un mese.

2 Il contratto è sciolto alla cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.

3 Per motivi d’interesse pubblico o in caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali, il contratto può essere disdetto con effetto immediato e senza indennità.

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