173.600
CH-TI
Art. 7 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale
Art. 7 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale
1 Il contratto può essere disdetto con un termine di preavviso di 15 giorni, per la fine di un mese.
2 Il contratto è sciolto alla cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.
3 Per motivi d’interesse pubblico o in caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali, il contratto può essere disdetto con effetto immediato e senza indennità.