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Art. 6 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

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Art. 6 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

1 L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni momento, per motivi d’interesse pubblico, senza indennità.

2 Essa è inoltre revocabile senza indennità in caso di violazione delle disposizioni legali o delle condizioni a cui è sottoposta.

3 L’autorizzazione decade in caso di cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.

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