173.600
CH-TI
Art. 6 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale
Art. 6 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale
1 L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni momento, per motivi d’interesse pubblico, senza indennità.
2 Essa è inoltre revocabile senza indennità in caso di violazione delle disposizioni legali o delle condizioni a cui è sottoposta.
3 L’autorizzazione decade in caso di cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.