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Art. 3 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

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Art. 3 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

L’assegnazione e l’uso dei posteggi sono stabiliti con contratto di diritto amministrativo o tramite autorizzazione.

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