173.600
CH-TI
Art. 3 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale
Art. 3 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale
L’assegnazione e l’uso dei posteggi sono stabiliti con contratto di diritto amministrativo o tramite autorizzazione.