173.600
CH-TI
Art. 1 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale
Art. 1 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale
1 La presente legge disciplina l’assegnazione e l’uso dei posteggi dello Stato in proprietà o in locazione per le esigenze degli impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito denominati dipendenti) e dei magistrati.
2 Essa si applica anche alle richieste presentate da studenti che frequentano stabili amministrativi e da terzi.