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Art. 1 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

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Art. 1 Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

1 La presente legge disciplina l’assegnazione e l’uso dei posteggi dello Stato in proprietà o in locazione per le esigenze degli impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito denominati dipendenti) e dei magistrati.

2 Essa si applica anche alle richieste presentate da studenti che frequentano stabili amministrativi e da terzi.

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