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Art. 2 Regolamento sull’assicurazione del personale dello Stato e dei docenti contro gli infortuni Regolamento sull’assicurazione del personale dello Stato e dei docenti contro gli infortuni

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Art. 2 Regolamento sull’assicurazione del personale dello Stato e dei docenti contro gli infortuni

[2] Ogni infortunio deve essere annunciato tempestivamente al Dip artimento delle finanze e dell’ economia, Ufficio stipendi e assicurazioni.

[2] Art. modificato dal R 11.1.1996; in vigo re dal 1.1.1996 - BU 1996, 14.

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