173.550
CH-TI
Art. 2 Regolamento sull’assicurazione del personale dello Stato e dei docenti contro gli infortuni Regolamento sull’assicurazione del personale dello Stato e dei docenti contro gli infortuni
Art. 2 Regolamento sull’assicurazione del personale dello Stato e dei docenti contro gli infortuni
[2] Ogni infortunio deve essere annunciato tempestivamente al Dip artimento delle finanze e dell’ economia, Ufficio stipendi e assicurazioni.
[2] Art. modificato dal R 11.1.1996; in vigo re dal 1.1.1996 - BU 1996, 14.