173.460
RCino
CH-TI
Art. 4 RCino Regolamento concernente le indennità e i rimborsi spese della Sezione cinofila della Polizia cantonale (RCino)
RCino
Art. 4 RCino
Le indennità previste dall’articolo 2 non sono più corrisposte nei seguenti casi
a) al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo direttive interne, per imperizia o incapacità del conducente o del cane;
b) alla cessazione dell'attività, se il cane dopo l’ottenimento del brevetto operativo ha servito la Sezione per meno di sei anni;
c) alla morte del cane.