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173.460 RCino CH-TI

Art. 4 RCino Regolamento concernente le indennità e i rimborsi spese della Sezione cinofila della Polizia cantonale (RCino)

RCino
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Art. 4 RCino

Le indennità previste dall’articolo 2 non sono più corrisposte nei seguenti casi

a) al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo direttive interne, per imperizia o incapacità del conducente o del cane;

b) alla cessazione dell'attività, se il cane dopo l’ottenimento del brevetto operativo ha servito la Sezione per meno di sei anni;

c) alla morte del cane.

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