Art. 3 RCino Regolamento concernente le indennità e i rimborsi spese della Sezione cinofila della Polizia cantonale (RCino)
Art. 3 RCino
I rimborsi spese e le indennità non sono riconosciuti nei seguenti casi
a) il costo dell’acquisto del cane, nel caso in cui l’agente per ragioni diverse da possibili patologie mediche del cane lascia volontariamente la Sezione o viene escluso dalla stessa prima di aver svolto quattro anni di attività operativa. Se la somma gli è già stata corrisposta, l’agente sarà tenuto a restituire un quarto della stessa per ogni anno di servizio o parte di esso mancante;
b) le spese per le cure veterinarie e per i medicamenti necessari, se le stesse sono determinate da gravi negligenze del conducente del cane;
c) le spese per interventi veterinari straordinari, se non sono stati preventivamente autorizzati dal funzionario dirigente o dal suo sostituto;
d) le spese per le cure veterinarie per i cani divenuti inabili al servizio, se il cane dopo l’ottenimento del brevetto operativo ha servito la Sezione per meno di sei anni.