Legislator Giurisprudenza & Legislazione
173.460 RCino CH-TI

Art. 3 RCino Regolamento concernente le indennità e i rimborsi spese della Sezione cinofila della Polizia cantonale (RCino)

RCino
Apri la fonte ufficiale Atto completo (6 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 RCino

I rimborsi spese e le indennità non sono riconosciuti nei seguenti casi

a) il costo dell’acquisto del cane, nel caso in cui l’agente per ragioni diverse da possibili patologie mediche del cane lascia volontariamente la Sezione o viene escluso dalla stessa prima di aver svolto quattro anni di attività operativa. Se la somma gli è già stata corrisposta, l’agente sarà tenuto a restituire un quarto della stessa per ogni anno di servizio o parte di esso mancante;

b) le spese per le cure veterinarie e per i medicamenti necessari, se le stesse sono determinate da gravi negligenze del conducente del cane;

c) le spese per interventi veterinari straordinari, se non sono stati preventivamente autorizzati dal funzionario dirigente o dal suo sostituto;

d) le spese per le cure veterinarie per i cani divenuti inabili al servizio, se il cane dopo l’ottenimento del brevetto operativo ha servito la Sezione per meno di sei anni.

← Art. 2 RCino Regolamento concernente le indennità e i rimborsi spese della Sezione cinofila della Polizia cantonale (RCino) Art. 4 RCino →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →