Art. 2 Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato
Art. 2 Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato
1 I dipendenti programmano e svolgono le missioni di servizio secondo criteri di razionalità e di economicità. In caso di adempimento di compiti particolari (trasferte particolari o in zone discoste, accompagnamento di magistrati) che impongono l’assunzione di spese straordinarie, il dipendente ha diritto alla rifusione delle stesse, ritenuto il preventivo accordo del funzionario dirigente. [3]
2 I funzionari dirigenti assicurano una corretta pianificazione delle missioni e delle attività oggetto del presente regolamento e vegliano ad una corretta applicazione dello stesso nelle loro unità amministrative.
3 La Sezione delle risorse umane (per gli impiegati) e la Sezione amministrativa del DECS (per i docenti), garantiscono la necessaria consulenza e vigilanza sulla corretta applicazione delle norme. Eventuali abusi riscontrati nell’ambito delle usuali revisioni, svolte dal Controllo cantonale delle finanze, saranno segnalati alle istanze interessate.
4 Le indennità previste dal presente regolamento sono rimborsate unicamente previa presentazione dei giustificativi (pasti esclusi) e non sono versate allorquando sono già rimborsate da altri enti oppure quando sono state sopportate direttamente dallo Stato.
5 I giustificativi devono essere conservati per un periodo di 10 anni presso i servizi preposti all’introduzione dei dati nel sistema informativo.
6 Per il Cancelliere dello Stato il Consiglio di Stato può definire un importo forfetario annuo per generi di spese da non giustificare singolarmente ed un elenco di questi generi. [4]
[3] Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
[4] Cpv. introdotto dal R 19.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 473.